19/01/2018

Circolare Informativa n. 01/2018
Detrazione IVA

Si forniscono chiarimenti operativi in merito alle nuove norme in materia di “detrazione” dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

L’articolo 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50i, ha modificato:
• L'articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
• L'articolo 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1.01.2017.

Il 17 gennaio 2018 l'Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare 1/E avente ad oggetto la disciplina della detrazione dell'IVA dopo le modifiche introdotte dal citato D.L.

Alla luce della citata Circolare e in sede di coordinamento delle norme vigenti (articoli 19 e 25, D.P.R. n. 633/1972), il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato da quando in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
(sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e
(formale) del possesso di una valida fattura.

Entrando nel concreto, al verificarsi dei due requisiti sopra citati, la detrazione dell’IVA sulle fatture passive emesse dai fornitori nel 2017 potrà essere esercitata nei tempi e nei modi che vengono di seguito sintetizzati:


Data fattura passiva
2017 
Data di ricezione
Entro 31.12.2017
Data di Registrazione in contabilità
Entro il 31.12.2017 
Detrazione
Liquidazione IVA mese/trimestre 2017 


Data fattura passiva
2017
Data di ricezione 
Entro 31.12.2017 
Data di Registrazione in contabilità
Tra il 01.01.2018 e il 30.04.2018 
Detrazione 
Dichiarazione IVA per il 2017 (scadenza 30.04.2018) 
Nota
L’IVA non dovrà concorrere alla liquidazione del mese/trimestre del 2018 (anno di registrazione): tale imposta dovrà essere inserita nella dichiarazione annuale IVA per il 2017 per esercitarne il diritto alla detrazione. Ciò implica la necessità di dotare l’azienda di adeguate procedure informatiche al fine di memorizzare le fatture passive datate 2017 registrate nel 2018 la cui IVA è stata detratta nella dichiarazione relativa al 2017. Occorre tener conto dell’eventuale necessità di presentare la dichiarazione IVA per il 2017 nel mese di febbraio 2018 (nei casi di imposta a credito da compensare a partire di marzo 2018): in tal caso, le fatture datate 2017 dovranno essere registrate tra il 01.01.2018 e il 28.02.2018


Data fattura passiva
2017 
Data di ricezione 
Entro 31.12.2017 
Data di Registrazione in contabilità
Dopo il 30.04.2018
Detrazione 
Nessuna detrazione
Nota
L’IVA non dovrà concorrere alla liquidazione del mese/trimestre 2018 di registrazione: atteso che tali fatture non sono state inserite nella dichiarazione annuale per il 2017, l’IVA resterà definitivamente indetraibile. Da valutare, in tal caso, il ricorso al ravvedimento operoso, mediante la presentazione di una dichiarazione IVA 2018 integrativa.


Data fattura passiva
2017 
Data di ricezione 
Dal 01.01.2018
Data di Registrazione in contabilità
Nel 2018
Detrazione 
Liquidazione IVA mese/trimestre 2018 ovvero, al più tardi, Dichiarazione IVA per il 2018 (scadenza 30.04.2019)
Nota
L’acquirente potrà registrare tale fattura nel corso del 2018, facendo concorrere l’IVA alla liquidazione del mese/trimestre di registrazione. Alternativamente, può registrare la fattura nel 2019, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2018 (IVA 2019 scadenza 30.04.2019), facendo confluire la stessa in tale dichiarazione, al fine di esercitare il diritto


Data fattura passiva
2016 
Detrazione 
Dichiarazione IVA per il 2018 (scadenza 30.04.2019)
Nota
Valgono le vecchie regole.



La Circolare precisa che il soggetto passivo deve:

• Adottare procedure informatiche che consentano all’amministrazione finanziaria di verificare in quale anno la detrazione dell’imposta sulle fatture passive è stata esercitata. La Circolare suggerisce l’implementazione di registri sezionali, precisando però che il contribuente è libero di adottare anche altre soluzioni, purché gli organi accertatori siano messi in grado di effettuare le verifiche del caso.

• Dimostrare inequivocabilmente il momento di ricezione della fattura, soprattutto in quei casi in cui tale documento non sia ricevuto tramite pec o altri mezzi che attestino la ricezione dello stesso. 

19/01/2018

Circolare Informativa n. 01/2018
Detrazione IVA

Si forniscono chiarimenti operativi in merito alle nuove norme in materia di “detrazione” dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

L’articolo 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50i, ha modificato:
• L'articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
• L'articolo 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1.01.2017.

Il 17 gennaio 2018 l'Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare 1/E avente ad oggetto la disciplina della detrazione dell'IVA dopo le modifiche introdotte dal citato D.L.

Alla luce della citata Circolare e in sede di coordinamento delle norme vigenti (articoli 19 e 25, D.P.R. n. 633/1972), il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato da quando in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
(sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e
(formale) del possesso di una valida fattura.

Entrando nel concreto, al verificarsi dei due requisiti sopra citati, la detrazione dell’IVA sulle fatture passive emesse dai fornitori nel 2017 potrà essere esercitata nei tempi e nei modi che vengono di seguito sintetizzati:


Data fattura passiva
2017 
Data di ricezione
Entro 31.12.2017
Data di Registrazione in contabilità
Entro il 31.12.2017 
Detrazione
Liquidazione IVA mese/trimestre 2017 


Data fattura passiva
2017
Data di ricezione 
Entro 31.12.2017 
Data di Registrazione in contabilità
Tra il 01.01.2018 e il 30.04.2018 
Detrazione 
Dichiarazione IVA per il 2017 (scadenza 30.04.2018) 
Nota
L’IVA non dovrà concorrere alla liquidazione del mese/trimestre del 2018 (anno di registrazione): tale imposta dovrà essere inserita nella dichiarazione annuale IVA per il 2017 per esercitarne il diritto alla detrazione. Ciò implica la necessità di dotare l’azienda di adeguate procedure informatiche al fine di memorizzare le fatture passive datate 2017 registrate nel 2018 la cui IVA è stata detratta nella dichiarazione relativa al 2017. Occorre tener conto dell’eventuale necessità di presentare la dichiarazione IVA per il 2017 nel mese di febbraio 2018 (nei casi di imposta a credito da compensare a partire di marzo 2018): in tal caso, le fatture datate 2017 dovranno essere registrate tra il 01.01.2018 e il 28.02.2018


Data fattura passiva
2017 
Data di ricezione 
Entro 31.12.2017 
Data di Registrazione in contabilità
Dopo il 30.04.2018
Detrazione 
Nessuna detrazione
Nota
L’IVA non dovrà concorrere alla liquidazione del mese/trimestre 2018 di registrazione: atteso che tali fatture non sono state inserite nella dichiarazione annuale per il 2017, l’IVA resterà definitivamente indetraibile. Da valutare, in tal caso, il ricorso al ravvedimento operoso, mediante la presentazione di una dichiarazione IVA 2018 integrativa.


Data fattura passiva
2017 
Data di ricezione 
Dal 01.01.2018
Data di Registrazione in contabilità
Nel 2018
Detrazione 
Liquidazione IVA mese/trimestre 2018 ovvero, al più tardi, Dichiarazione IVA per il 2018 (scadenza 30.04.2019)
Nota
L’acquirente potrà registrare tale fattura nel corso del 2018, facendo concorrere l’IVA alla liquidazione del mese/trimestre di registrazione. Alternativamente, può registrare la fattura nel 2019, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2018 (IVA 2019 scadenza 30.04.2019), facendo confluire la stessa in tale dichiarazione, al fine di esercitare il diritto


Data fattura passiva
2016 
Detrazione 
Dichiarazione IVA per il 2018 (scadenza 30.04.2019)
Nota
Valgono le vecchie regole.



La Circolare precisa che il soggetto passivo deve:

• Adottare procedure informatiche che consentano all’amministrazione finanziaria di verificare in quale anno la detrazione dell’imposta sulle fatture passive è stata esercitata. La Circolare suggerisce l’implementazione di registri sezionali, precisando però che il contribuente è libero di adottare anche altre soluzioni, purché gli organi accertatori siano messi in grado di effettuare le verifiche del caso.

• Dimostrare inequivocabilmente il momento di ricezione della fattura, soprattutto in quei casi in cui tale documento non sia ricevuto tramite pec o altri mezzi che attestino la ricezione dello stesso.