Si forniscono chiarimenti operativi in merito alle nuove norme in materia di “Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie - INTRASTAT”.
Dal 1° gennaio 2018i sono state introdotte misure di semplificazione relative agli obblighi di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT. Si riportano di seguito le nuove disposizioni:
BENI INTRACOMUNITARI
Elenchi Riepilogativi degli Acquisti Intracomunitari di Beni (INTRA 2bis)
La presentazione di detti elenchi rimane obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, ai soli fini statistici e per i contribuenti per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti (per almeno uno dei 4 trimestri precedenti) risulti pari o superiore a Euro 200.000. I contribuenti che non raggiungono tali soglie assolvono l’obbligo mediante la trasmissione della comunicazione dei dati delle fattureii.
Elenchi Riepilogativi delle Cessioni Intracomunitarie di Beni (INTRA 1bis)
Permane l’obbligo di presentazione del modello INTRASTAT. L’informazione statistica per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, tuttavia, diviene facoltativa a condizione che questi ultimi, in uno dei 4 trimestri precedenti, non abbiano realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore a Euro 100.000.
SERVIZI INTRACOMUNITARI
Per quanto riguarda i servizi, sia resi che ricevuti, si segnala, in primis, l’introduzione di una semplificazione relativa al ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”. Non è più richiesto far riferimento al sesto livello della classificazione Cpa, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa semplificazione il provvedimento ha annunciato la creazione di un apposito motore di ricerca.
Elenchi Riepilogativi degli Acquisti di Servizi (INTRA 2quater)
La trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari ricevuti rimane obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, ai soli fini statistici e solo qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti risulti, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a Euro 100.000. Qualora tale limite non venisse raggiunto, il modello INTRA 2quater non deve essere trasmesso. L’informazione statistica viene acquisita dall’Agenzia delle Entrate mediante la comunicazione dei dati delle fatture.
Elenchi Riepilogativi delle Prestazioni di Servizi rese (INTRA 1quater)
L’ obbligo di trasmissione di tali elenchi permane. Per tutte le soglie sopra indicate il superamento va determinato per ogni singola categoria di operazione. Pertanto, ad esempio, se nel corso del trimestre un contribuente ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a Euro 300.000 e nel medesimo periodo ha ricevuto servizi intracomunitari per Euro 10.000 sarà tenuto a presentare mensilmente l'Intrastat acquisti di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.
26/01/2018

